2026-07-27

F.A.Q. Foto e video In evidenza

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D1: La scuola deve sempre raccogliere il consenso per realizzare foto, video o registrazioni audio di studenti?

R: Sì, di regola. La realizzazione di foto, video o podcast per documentare attività scolastiche costituisce un trattamento facoltativo, anche quando il materiale rimane in un ambiente interno o riservato. La scuola deve quindi acquisire preventivamente un consenso specifico e permettere agli studenti non autorizzati di partecipare senza essere ripresi.


D2: Che differenza c'è tra uso interno e uso esterno?

R: L’utilizzo interno riguarda contenuti accessibili solo al personale o agli studenti coinvolti. La condivisione avviene con un gruppo determinato, ad esempio le famiglie della classe tramite registro elettronico. La diffusione rende invece il contenuto accessibile a chiunque, come nel caso del sito pubblico o dei social network.


D3:Per pubblicare foto o video sul sito della scuola serve il consenso?

R: Di regola sì, se gli studenti sono riconoscibili e non esiste una specifica norma che imponga la pubblicazione. Il consenso deve indicare chiaramente finalità, canale utilizzato e durata della pubblicazione. Devono comunque essere privilegiate immagini di gruppo e contenuti rispettosi della dignità degli studenti.


D4: Il consenso per il sito vale anche per i social network?

R: No. La pubblicazione sul sito e quella sui social comportano modalità di circolazione e rischi differenti. È quindi opportuno raccogliere consensi distinti per sito istituzionale, social ufficiali, piattaforme video, podcast pubblici ed eventuali materiali promozionali.


D5: Va bene raccogliere un consenso generico?

R: È sempre preferibile prevedere un consenso riferito a trattamenti specifici e non un consenso generico, soprattutto in caso di concorsi, collaborazioni esterne o pubblicazioni su nuove piattaforme. Le scelte delle famiglie devono essere consapevoli di quali trattamenti si vanno ad autorizzare.


D6: Come gestire uno studente senza consenso?

R: La mancata autorizzazione non deve impedire allo studente di partecipare all’attività. La scuola può evitare di inquadrarlo, riprenderlo di spalle, utilizzare immagini non identificative oppure oscurare volto e voce. I docenti devono verificare preventivamente l’elenco aggiornato dei consensi.


D7: Per pubblicare un podcast scolastico è necessario il consenso?

R: Sì, quando la voce dello studente è riconoscibile e il podcast viene pubblicato su siti o piattaforme interne o accessibili al pubblico. Devono essere evitate informazioni personali non necessarie.


D8: I docenti possono utilizzare il proprio smartphone per le riprese?

R: L’uso di dispositivi personali dovrebbe essere evitato e consentito solo in casi eccezionali autorizzati dal dirigente. I file devono essere trasferiti tempestivamente nei sistemi scolastici e cancellati dal dispositivo, dal cestino e dagli eventuali backup automatici. Sono da preferire dispositivi di proprietà dell’Istituto.


D9: Si possono condividere foto/video/audio con whatsapp o altre piattaforme private?

R: È opportuno utilizzare esclusivamente registro elettronico, piattaforme istituzionali (Google) o aree riservate del sito. WhatsApp, gruppi social e account personali non consentono alla scuola di controllare adeguatamente destinatari, inoltri, copie e tempi di conservazione. La condivisione deve essere limitata ai soggetti interessati.


D10: Una famiglia può chiedere la rimozione di un contenuto con il proprio figlio?

R: Sì. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e la scuola deve interrompere gli utilizzi successivi basati su di esso. Quando possibile, il contenuto deve essere rimosso dai canali gestiti dall’Istituto. Non sempre, tuttavia, è possibile eliminare copie già scaricate o condivise da terzi.

Letto 0 volte Ultima modifica il Lunedì, 27 Luglio 2026 11:51

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